Biometano agricolo e industria hard to abate: i contratti bilaterali – Biogas Informa 50

di Lorenzo Maggioni e Marco Pezzaglia

Il biometano agricolo sta entrando in una nuova fase. Dopo essere stato, per anni, una produzione rinnovabile sostenuta soprattutto da strumenti incentivanti, può diventare oggi anche una leva diretta di decarbonizzazione industriale. Qui si collocano i contratti bilaterali di compravendita di biometano tra produttori agricoli e clienti finali appartenenti ai settori difficili da decarbonizzare, spesso indicati con l’espressione Biomethane Purchase Agreement.

Il principio è semplice: l’impianto agricolo produce biometano sostenibile, lo immette nella rete del gas naturale e lo vende a un’industria che lo utilizza, anche in un sito diverso da quello di produzione, per ridurre l’impronta carbonica dei propri consumi. Nella pratica, però, il contratto bilaterale non è un normale contratto di vendita del gas. È un accordo energetico, ambientale e documentale, nel quale le disposizioni relative a prezzo, garanzie d’origine, prova di sostenibilità, trasporto, bilanciamento e rendicontazione ETS devono essere costruiti in modo coerente.

Il riferimento normativo centrale è l’articolo 5-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. La norma ha ampliato il concetto di biometano autoconsumato tradizionalmente in uno stesso sito o in una rete chiusa, includendo anche il consumo da parte di clienti finali hard to abate in un sito diverso da quello di produzione. Le condizioni sono però precise: deve esistere un accordo di compravendita del biometano prodotto, il produttore deve essere soggetto alle istruzioni del cliente e le Garanzie d’Origine devono avere prezzo medio mensile nullo.

Su questa norma è intervenuto il cosiddetto Decreto Bollette (DL 20 febbraio 2026, n. 21, convertito dalla legge 10 aprile 2026, n. 49). L’articolo 11, comma 2, ha modificato l’articolo 5-bis del DL 63/2024, introducendo elementi di grande rilievo: clienti finali hard to abate anche aggregati, evidenza delle singole voci di costo, monitoraggio del GSE e, soprattutto, divieto di traslare, anche indirettamente, il valore delle garanzie d’origine sulle altre voci del contratto. Per il consumo diretto in altro sito, il meccanismo si applica al biometano incentivato ai sensi del DM 15 settembre 2022 entro il limite del 35% dei consumi dei clienti finali.

Il passaggio è concreto perché incide sulle formule di prezzo dei contratti. Prima dell’applicabilità delle modifiche introdotte dal Decreto Bollette, alcuni schemi contrattuali potevano ragionare su una formula del tipo:

Corrispettivo = Pgas + Spread

dove Pgas rappresentava il valore del gas naturale e lo spread poteva essere collegato al valore della CO2 evitata dall’industria, prendendo spesso a riferimento il prezzo medio mensile delle quote EUA. La logica era chiara: una parte del beneficio ETS generato dall’impiego di biometano sostenibile veniva condivisa con il produttore.
Dopo il Decreto Bollette, questa impostazione deve essere valutata con molta prudenza. Una componente di prezzo collegata al valore delle garanzie d’origine, al beneficio ETS o all’andamento delle EUA potrebbe non essere coerente con il divieto di traslazione.
La formula più prudente tende quindi a separare il valore energetico del biometano dalla remunerazione delle attività operative effettivamente rese:

Corrispettivo = Pgas + Corrispettivo operativo

Il corrispettivo operativo deve essere reale, trasparente e documentabile. Può remunerare, ad esempio, programmazione della produzione, gestione documentale, misurazioni, rapporti con il gestore di rete, supporto alla gestione delle GO, della prova di sostenibilità, dei vari adempimenti contrattuali e degli impegni finanziari e relative garanzie. Le Indicazioni Tecniche e Operative ETS completano il quadro.
Nella pratica, un contratto bilaterale disciplina volume contrattuale, volume minimo, durata, ritiro tramite l’Utente del Trasporto indicato dall’acquirente, responsabilità per mancato ritiro, manutenzioni, forza maggiore, modifiche normative e garanzie di pagamento.
Prezzo nullo della Garanzia d’Origine non significa irrilevanza della GO. Nel contratto bilaterale la Garanzia d’Origine non può essere valorizzata con un corrispettivo autonomo, né il suo valore può essere trasferito indirettamente su altre voci di costo. Resta però essenziale perché attesta l’origine rinnovabile del biometano, consente l’annullamento a favore del cliente finale e, insieme alla Prova di Sostenibilità e alla documentazione richiesta, supporta la rendicontazione ETS nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina applicabile.

Il punto centrale non è quindi la GO come titolo economicamente separato, ma l’insieme formato da biometano sostenibile, contratto bilaterale, annullamento a favore del cliente, tracciabilità e documentazione verificabile.
Per i produttori agricoli questi contratti rappresentano una grande opportunità. Possono migliorare la bancabilità dei progetti di riconversione, offrire stabilità pluriennale e creare un rapporto diretto con l’industria. Allo stesso tempo richiedono un salto di qualità gestionale: non basta produrre biometano, occorre produrre dati affidabili, sostenibilità dimostrabile e certezza contrattuale.

Il biometano agricolo può diventare una leva concreta per la competitività e la decarbonizzazione dell’industria italiana. Ma servono contratti ben costruiti, formule di prezzo coerenti con la normativa, responsabilità chiaramente allocate e una filiera documentale solida.


GLOSSARIO

GO – Garanzie di Origine: documento elettronico che serve a provare a un cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili

ETS (Emission Trading System): sistema europeo di scambio di quote di emissione di CO2

EUA (Emission Union Allowances): permessi di emissione rilasciati nell’ambito del sistema ETS

Proof of Compliance (PoC): Dichiarazione rilasciata da un operatore economico sulla base di un certificato di conformità aziendale, secondo uno schema volontario e non prevista dallo schema di certificazione nazionale. Si riferisce sempre ad una PoS e può essere rilasciato solo da operatori economici certificati, nei casi in cui la PoS sia stata richiesta e consegnata a un altro soggetto in un ambito regolatorio di applicazione diverso da quello dell’EU ETS. Consente di certificare la conformità di una determinata quantità di combustibili ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla RED II, indicando nel contempo dove sono state presentate altre dichiarazioni, in ambiti o sistemi diversi.

Proof of Sustainability (PoS): Dichiarazione rilasciata da un operatore economico sulla base di un certificato di conformità aziendale (quale definito nel Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione, articolo 2, punto 23, ad esempio secondo lo schema di certificazione nazionale italiano, la norma di certificazione ISCC EU o RSB EU RED). Può essere rilasciato solo da operatori economici certificati. Consente di dimostrare la conformità di una determinata quantità di combustibili ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla RED II.


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